Art. 1 — Ambito di applicazione
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
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2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1996 al 15 settembre 2005. 220 parole tolte, 10 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: Le disposizioni del presente decreto si applicano alle unita' da diporto, anche parzialmente completate, come definite all'articolo 2 nonche' ai componenti delle unita' da diporto, sia separati che installati, indicati nell'allegato I. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle unita' da diporto destinate o utilizzate in noleggio, locazione o per l'insegnamento della navigazione da diporto, purche' immesse in commercio per finalita' ricreative. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
tolto: a) alle unita' da diporto destinate unicamente alle regate, comprese quelle a remi e per l'addestramento al canottaggio, qualificate in tal senso dal fabbricante;
tolto: b) canoe e kayak, gondole e pedalo';
tolto: c) tavole a vela;
tolto: d) tavole a motore, moto d'acqua, ed altre unita' analoghe a motore;
tolto: e) originali e singole riproduzioni di unita' da diporto storiche, progettate prima del 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali e classificate in tal senso dal fabbricante;
tolto: f) unita' da diporto sperimentali sempreche' non vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario;
tolto: g) unita' da diporto costruite per proprio uso e non immesse sul mercato comunitario per un periodo di cinque anni;
tolto: h) unita' da diporto specificatamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare passeggeri a fini commerciali, in particolare quelle definite dal decreto ministeriale 28 novembre 1987, n. 572;
tolto: i) sommergibili;
tolto: j) veicoli a cuscino d'aria;
tolto: k) aliscafi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art1 · fonte del testo
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