Art. 19 — Disposizioni transitorie
Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unita' da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Alle unita' da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172)).
Testo vigente dal 29 luglio 2003
