Fino al 16 giugno 1998 possono essere immesse in commercio e in servizio unita' da diporto e componenti conformi alle prescrizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Alle unita' da diporto di cui al presente decreto, si applicano le norme previste dal regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 gennaio 1994, n. 232, in attesa delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172)).

Testo vigente dal 29 luglio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 luglio 2003

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1997 al 29 luglio 2003. 76 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… delle modifiche regolamentari conseguenti alle nuove specie di navigazione introdotte con il decreto stesso. tolto: I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformita' al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unita' costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneita' rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 LUGLIO 2003, N. 172.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art19 · fonte del testo