Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e' sostituito dal seguente: " 3. I natanti da diporto di cui all'articolo 13 della legge sulla nautica da diporto, riconosciuti idonei dall'ente tecnico per la navigazione senza alcun limite e muniti di certificato di omologazione e di dichiarazione di conformita' al prototipo, possono navigare entro 12 miglia dalla costa. Analogamente possono navigare entro tale limite le unita' costruite in singolo esemplare se munite della certificazione di idoneita' rilasciata dall'ente tecnico. Durante la navigazione copia delle certificazioni deve essere tenuta a bordo.".
Testo vigente dal 5 luglio 1997
