Art. 20 — Disposizioni finali
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Articolo abrogato dal d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171.
Abrogato dal 15 settembre 2005
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1996 al 15 settembre 2005. 75 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per quanto non previsto dal presente decreto, alle unita' da diporto ed ai componenti muniti di marcatura CE di conformita', si applicano le disposizioni della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni. Le disposizioni applicative del presente decreto sono adottate con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione. Fino all'emanazione del regolamento si applicano le disposizioni contenute negli allegati al presente decreto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 LUGLIO 2005, N. 171
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-08-14;436~art20 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.