Il presente decreto si applica alle navi ro-ro da passeggeri e alle unita' veloci da passeggeri, battenti bandiera italiana, adibite:
- a)a servizi di linea tra un porto nazionale e un porto di un Paese terzo;
- b)a servizio di linea in viaggi nazionali in tratti di mare in cui possono operare navi di classe A di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
Testo vigente dal 26 maggio 2020
