Art. 9 — Disponibilità finanziarie e gestione
La ((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)) provvede ai suoi compiti con:
- a)i redditi del suo patrimonio, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 3;
- b)i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;
- d)eventuali proventi di gestione, anche con riferimento alla utilizzazione dei teatri di posa e delle altre strutture;
- e)eventuali contribuiti ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di altri soggetti o enti pubblici o privati, italiani e stranieri;
- f)eventuali altre entrate, derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali ((, nel rispetto dei limiti cui all'articolo 3, comma 3)). Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la ((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)) presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attivita', con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni. La gestione finanziaria e' soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalita' di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259. La ((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)), a partire dal 1 gennaio dell'anno solare successivo a quello della trasformazione, anche quando non esercita attivita' commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 del codice civile e deve redigere il bilancio di esercizio secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004
