Art. 1 — Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426
All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: " b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;";
- b)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attivita', con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.". In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 9, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo vigente dal 21 gennaio 1999
