(( Per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:

  • a)l'attivita' di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici piu' avanzati;
  • b)l'attivita' di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;
  • c)l'attivita' di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita' alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e' determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonche' alla valenza del titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita' sovvenzionate dallo Stato e da altri enti pubblici. La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie piu' avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema. 4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua tempi e modalita' tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attivita' cinematografiche ed audiovisive.))
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 2000, n. 404

3

La L. 29 dicembre 2000, n. 404 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che la suddetta modifica decorre "dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma".

Testo vigente dal 24 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 10 gennaio 2001 al 24 febbraio 2004. 196 parole tolte, 312 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per il perseguimento delle tolto: attivita' aggiunto: finalita' di cui all'articolo 3, la tolto: Scuola nazionale di cinema aggiunto: Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, tolto: coordinati ciascuno da un propro direttore, e relativi, rispettivamente, alla formazione, ricerca e sperimentazione, ed alla Cineteca nazionale. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo aggiunto: denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:

aggiunto: a) l'attivita' di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici piu' avanzati;

aggiunto: b) l'attivita' di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;

aggiunto: c) l'attivita' di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro tolto: della pubblica istruzione e con il Ministro aggiunto: dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca tolto: scientifica e tecnologica, sono determinati, nel rispetto dell'autonomia didattica della Scuola,aggiunto: , su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in conformita' alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione artistica, e' determinato l'ordinamento degli studitolto: , in relazione alle tolto: arti ed alle tecniche del cinema, con particolare riferimento alla regia, alla sceneggiatura, alla fotografia ed alla economia del cinema; la aggiunto: tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di aggiornamento eventualmente istituiti, nonche' alla valenza del titolo tolto: di studio aggiunto: conferito all'esito dei corsi, anche in tolto: relazione ai possibili sbocchi professionali, con particolare riguardo ad aggiunto: riferimento ad eventuali titoli preferenziali per le attivita' sovvenzionate dallo Stato tolto: o aggiunto: e da altri enti pubblicitolto: ; la durata dei corsi di formazione e le caratteristiche dei corsi di perfezionamento ed aggiornamento eventualmente istituiti. La Cineteca nazionale provvede al restauro diaggiunto: . La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionaletolto: ; alla raccolta ed alla conservazione di opere della cinematografia nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alle opere filmiche iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, nonche'aggiunto: , alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie piu' avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmichetolto: , nei casi di film assistiti dal fondo di garanzia e negli altri casi previsti dalla legge. Essa svolge attivita' di ricerca, anche a supporto ed in coordinamento con il settore della formazione, ricerca e sperimentazione; provvede alla diffusione della conoscenza e dello studio del materiale raccolto... aggiunto: nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema. 4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attivita' culturali individua tempi e modalita' tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attivita' cinematografiche ed audiovisive.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-18;426~art4 · fonte del testo