Art. 10 — Vigilanza e amministrazione straordinaria
((Il Ministro per i beni e le attivita' culturali)) e' titolare del potere di vigilanza sulla gestione della ((Fondazione Centro sperimentale di cinematografia)). Puo' disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione quando:
- a)risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della ((Fondazione));
- b)il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga entita';
- c)non viene ricostituito il patrimonio, ai sensi dell'articolo 11, comma 2;
- d)vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi. Con il decreto di scioglimento viene nominato un commissario straordinario e ne vengono determinati la durata dell'incarico ed il compenso. Il commissario straordinario esercita tutti i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione. Il commissario straordinario provvede alla gestione, ad accertare e rimuovere le irregolarita' ed a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali; esercita l'azione di responsabilita' contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'Autorita' vigilante.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004
