Art. 7 — Comitato scientifico
((1. Il comitato scientifico e' nominato con decreto del Ministro della cultura ed e' composto dal presidente del comitato stesso, indicato dal medesimo Ministro, e da sei componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro della cultura, uno dal Ministro dell'universita' e della ricerca, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti sono scelti tra soggetti con particolare esperienza nel settore cinematografico e delle produzioni audiovisive)) Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
- a)ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
- b)all'attivita' della Cineteca nazionale;
- c)alle attivita' di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica; ((2-bis. Il comitato scientifico esprime altresi' il proprio parere in merito alla nomina del preside della Scuola nazionale di cinema, del Conservatore della Cineteca nazionale nonche' dei docenti della Scuola nazionale di cinema)) Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Testo vigente dal 17 agosto 2023
