Art. 6-bis — Presidente
Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attivita'; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessita' ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attivita' della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Il presidente e' nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e dura in carica quattro anni. Puo' essere riconfermato per non piu' di due volte.
Testo vigente dal 24 febbraio 2004
