Art. 9 — Servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a F.S. S.p.a

Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale. Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il (( 30 settembre 1999,)) i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il (( 1 ottobre 1999.))((Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a))). Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

  • a)((a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;))
  • b)ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; (( c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12;))

Testo vigente dal 19 novembre 1999

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 111/2001

    Questione infondata
    27 aprile 2001

    In materia di servizi ferroviari di interesse regionale e locale non in concessione alle Ferrovie dello Stato e di servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle Ferrovie dello Stato, le disposizioni del decreto legislativo n. 422 del 1997 hanno previsto - tramite un apposito fondo destinato ai trasporti - risorse finanziarie tali da garantire l'attuale livello del servizio e così da escludere la fondatezza della censura basata sul preteso accollo al bilancio della regione di spese vincolate, senza un corrispondente trasferimento di risorse. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 8, commi 5 e 6, 9, 17 e 19, sollevata dalle Regioni Puglia e Lombardia in riferimento all'art. 76 posto in relazione con l'art. 4, comma 4, lett. b, della legge delega n. 59 del 1997.

    Art. 18 Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale · Art. 4 Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa · Art. 3 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 novembre 1999

Confronto con la versione in vigore dal 10 dicembre 1997 al 19 novembre 1999. 18 parole tolte, 37 parole aggiunte in 3 capoversi.

… allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il tolto: 31 ottobre 1998 aggiunto: 30 settembre 1999, i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il 1 tolto: giugno 1999. aggiunto: ottobre 1999.Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a). Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:

a) tolto: entro il 31 dicembre 1997 a rinnovare fino al tolto: 31 maggio aggiunto: 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione;

c) a stipulare con le regionitolto: , entro il 30 aprile 1998, appositi aggiunto: gli accordi di programmatolto: , di cui all'articolo 12tolto: .aggiunto: ;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-11-19;422~art9 · fonte del testo

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