Art. 21 — Sanzioni per gli importi non ammissibili nel settore dell'ortofrutta e delle patate
Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente e' soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. Se il valore della produzione commercializzata e' dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1 sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2023 al 30 dicembre 2023. 160 parole tolte, 99 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Se, a seguito dei controlli sulle operazioni di ritiro dal mercato per la distribuzione gratuita, sono riscontrate violazioni delle norme di commercializzazione o che prevedono i requisiti minimi di cui al titolo II del regolamento (UE) 2011/543, l'organizzazione di produttori interessata e' tenuta al pagamento di una sanzione cosi' calcolata:
tolto: a) se tali quantitativi sono inferiori al 10 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione e' pari all'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
tolto: b) se tali quantitativi sono compresi tra il 10 per cento e il 25 per cento dei quantitativi effettivamente ritirati, la sanzione e' pari al doppio dell'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione, calcolato in base ai quantitativi di prodotti ritirati non conformi;
tolto: c) se tali quantitativi superano il 25 per cento del quantitativo effettivamente ritirato, la sanzione e' pari all'importo dell'aiuto finanziario dell'Unione per l'intero quantitativo comunicato. Le sanzioniaggiunto: Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazione di produttori, che richiede nella domanda di aiuto un importo superiore al 3 per cento rispetto a quello considerato ammissibile dall'Organismo pagatore competente e' soggetto ad una sanzione pari alla differenza tra i due importi. La riduzione o l'esclusione si applica anche alle spese che siano risultate non ammissibili in seguito ai controlli in loco o in occasione di successive verifiche. Se il valore della produzione commercializzata e' dichiarato e verificato prima della presentazione della domanda di aiuto, gli importi di cui al comma 1tolto: si applicano fatte salve le sanzioni applicate a norma dell'articolo 20aggiunto: sono stabiliti tenendo conto rispettivamente del valore dichiarato e di quello approvato.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art21 · fonte del testo
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