Art. 24-ter — (Sanzioni amministrative in relazione alla raccolta verde e alla mancata raccolta nel settore dell'ortofrutta previste dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126)
Fatte salve le ipotesi previste dall'articolo 21, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e' soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennita' percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la raccolta verde quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a)la superficie comunicata per la raccolta verde non e' ammissibile alla misura;
- b)la superficie non e' stata interamente sottoposta a raccolta o la produzione non e' stata denaturata;
- c)si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo e' soggetta a una sanzione pari all'importo dell'indennita' percepita per le superfici oggetto di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 17 del regolamento delegato (UE) 2022/126 per la mancata raccolta quanto ricorre una delle seguenti ipotesi:
- a)la superficie comunicata per la mancata raccolta non e' ammissibile alla misura;
- b)la raccolta e' stata comunque effettuata, in tutto o in parte, salvo che l'intervento non abbia ad oggetto piante ortofrutticole che hanno un periodo di raccolta superiore ad un mese;
- c)si verifica un impatto ambientale negativo o conseguenze fitosanitarie negative.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
