Art. 24-quater — Sanzione a fronte della presentazione tardiva della domanda di aiuto
In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori che opera nei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate e che presenta una domanda di aiuto oltre i termini previsti dalla normativa di riferimento, e' soggetta ad una sanzione pari alla riduzione dell'1 per cento dell'importo dell'aiuto riconosciuto, per ogni giorno di ritardo nella presentazione della domanda.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
