Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti e' soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni: (a) revoca del riconoscimento; (b) recupero degli aiuti gia' erogati da parte dell'Organismo pagatore; (c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la frode. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finche' i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, e' sospeso il riconoscimento.
Testo vigente dal 30 dicembre 2023
