Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti e' soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni: (a) revoca del riconoscimento; (b) recupero degli aiuti gia' erogati da parte dell'Organismo pagatore; (c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la frode. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) 2021/2115, finche' i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, e' sospeso il riconoscimento.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 2023 al 30 dicembre 2023. 48 parole tolte, 135 parole aggiunte.

tolto: Seaggiunto: Fatte salve eventuali altre sanzioni applicabili ai sensi del diritto nazionale e del diritto dell'Unione europea, un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori tolto: del settore delle patate e' oggetto di indagine da parte delle autorita' nazionali per un'accusa di frode con riguardo agli aiuti contemplati dal regolamento (UE) n. 1308/2013, si applica l'articolo 60 aggiunto: dei settori ortofrutticolo, olivicolo e delle patate che commette una frode finalizzata all'indebito conseguimento degli aiuti e' soggetta cumulativamente alle seguenti sanzioni: (a) revoca del riconoscimento; (b) recupero degli aiuti gia' erogati da parte dell'Organismo pagatore; (c) esclusione del riconoscimento per l'anno successivo a quello in cui e' stata commessa la frode. Quando pervengono da parte di organismi di accertamento e di controllo notizie circostanziate inerenti ai fatti di cui al comma 1, nei confronti delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori sono sospesi i pagamenti di cui al Titolo III, Capo III, Sezioni 2, 6 e 7 del regolamento (UE) tolto: 2017/891, concernente le sanzioni da applicare nel settore degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati aggiunto: 2021/2115, finche' i fatti non sono accertati e, per lo stesso periodo, e' sospeso il riconoscimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-17;42~art19 · fonte del testo

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