Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, anche in relazione a specifiche tipologie progettuali, i contenuti della modulistica necessaria ai fini della presentazione delle liste di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, si provvede alla modifica e all'aggiornamento del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 3 del presente decreto. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalita' operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 17 del presente decreto. Con uno o piu' decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con il Ministero della salute, sono adottate, su proposta del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, linee guida nazionali e norme tecniche per l'elaborazione della documentazione finalizzata allo svolgimento della valutazione di impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti degli studi di impatto ambientale di cui all'Allegato VII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i contenuti minimi e i formati dei verbali di accertamento, contestazione e notificazione dei procedimenti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 18 del presente decreto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ((sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca,)) da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sono emanate le linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse al fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientali ((, tenendo conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale)). Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di svolgimento e gestione della procedura di inchiesta pubblica di cui all'articolo 24-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dall'articolo 13, comma 2, del presente decreto. Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo definiscono forme e modalita' di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dal presente decreto.

Testo vigente dal 10 maggio 2026

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Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2017 al 10 maggio 2026. 54 parole aggiunte.

… mare e con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, aggiunto: sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente … fine di assicurare la qualita' e la completezza della valutazione dei relativi impatti ambientaliaggiunto: , tenendo conto delle opportunita' connesse alle funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale affidate al Ministro dell'universita' e della ricerca e degli ecosistemi marini di interesse conservazionistico che, nel periodo di funzionamento della piattaforma, si sono formati aventi quest'ultima come substrato artificiale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104~art25 · fonte del testo

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