Art. 58 — Norme finali e transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
Articolo abrogato dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Abrogato dal 1 luglio 1998
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3 versioni dal 1996
Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 1998 al 1 luglio 1998. 300 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato e dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato. Il Ministero del tesoro e' ammesso alle negoziazioni sul mercato all'ingrosso dei titoli di Stato e vi partecipa con le modalita' di intervento stabilite d'intesa con la Banca d'Italia. Il Ministero del tesoro puo' disporre l'ammissione alle negoziazioni di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attivita' di negoziazione. La CONSOB individua con regolamento quali tra le disposizioni concernenti gli emittenti di titoli quotati in borsa o al mercato ristretto si applicano agli emittenti di titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati previsti dal presente decreto diversi da quelli di cui all'articolo 56. In sede di prima formazione dell'elenco previsto dall'articolo 48, comma 2, sono d'ufficio iscritti la Borsa, il mercato ristretto, il mercato di Borsa per la negoziazione degli strumenti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere f) e i), il mercato all'ingrosso dei titoli di Stato ed il mercato dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 24 febbraio 1994. Le disponibilita' liquide indicate nell'articolo 24, comma 4 ter, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, non ancora acquisite dal Consiglio di Borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite in un fondo destinato ad interventi per l'innovazione tecnologica e l'ammodernamento dei mercati. Con regolamento del Ministro del tesoro sono stabilite le modalita' per la gestione del fondo. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 46, comma 3, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le societa' di gestione nonche' ai partecipanti al capitale delle societa' medesime si applicano le disposizioni relative ai requisiti di onorabilita' e di professionalita' previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-07-23;415~art58 · fonte del testo
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