(( Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). )) (( Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento. )) Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive:

  • a)sono disciplinate le procedure, nonche' i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione ((...)). Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;
  • b)e' revocata l'autorizzazione nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale spetta la vigilanza sugli organismi di certificazione, riscontri la sopravvenuta mancanza dei requisiti prescritti o accerti gravi e reiterate irregolarita' da parte dell'organismo stesso;
  • c)e' sospesa l'autorizzazione ((...)), previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni, nel caso in cui l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti;
  • d)e' revocata l'autorizzazione se l'organismo di cui al comma 1 non ottempera nei modi e nei tempi indicati a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui alla lettera c). (( Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3, ai fini della notifica alla Commissione europea. )) Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella ((Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea)), completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.

Testo vigente dal 19 aprile 2017

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 19 aprile 2017

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 2002 al 19 aprile 2017. 181 parole tolte, 126 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con decreto di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, su istanza degli organismi interessati e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti, autorizza, per un periodo di cinque anni, salvo rinnovo, gli organismi demandati ad espletareaggiunto: Gli organismi di certificazione svolgono le procedure di valutazione di conformita' di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)tolto: , entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Decorso tale termine l'istanza si intende rifiutata. Nelle ipotesi in cui gli organismi interessati richiedano l'autorizzazione, anche ai fini dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996aggiunto: . Gli organismi di certificazione sono accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. tolto: 459, recante regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e' formulata un'unica istanza al Ministero delle attivita' produttive, il quale provvede con decreto aggiunto: 99, previa verifica dei requisiti minimi previsti nell'allegato IX, parte a). Lo svolgimento dell'attivita' di cui al comma 1 e' subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero tolto: dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: dello sviluppo economico, su istanza degli organismi interessati presentata ai sensi dell'allegato IX, parte b), ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti. L'autorizzazione ministeriale ha validita' fino alla data di scadenza indicata nel certificato di accreditamento. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive:

a) sono disciplinate le procedure, nonche' i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione tolto: di cui al comma 1aggiunto: .... Fino all'adozione del predetto decreto si applicano le procedure e i requisiti minimi stabiliti nell'allegato IX;

c) e' sospesa l'autorizzazione tolto: di cui al comma 1aggiunto: ..., previa contestazione all'organismo stesso dei relativi motivi e fissazione di un termine di …

… sospensione di cui alla lettera c). Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio tolto: notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri gli organismi aggiunto: e del mare comunica al Ministero dello sviluppo economico il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma tolto: 1, i compiti specifici e le procedure d'esame agli stessi demandati ed i numeri di identificazione previamente attribuiti dalla Commissione agli stessi organismi, aggiunto: 2, nonche' le eventuali revoche e sospensioni ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 3aggiunto: , ai fini della notifica alla Commissione europea. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli organismi di certificazione e dei relativi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta tolto: ufficiale delle Comunita' europee aggiunto: Ufficiale dell'Unione europea, completi del numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione europea.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-09-04;262~art12 · fonte del testo

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