Art. 1 — Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262
All'articolo 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora il fabbricante non e' stabilito nell'Unione europea e non ha individuato il mandatario di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j), gli obblighi di cui al presente decreto gravano su chiunque, persona fisica o giuridica, immette in commercio o mette in servizio le macchine e attrezzature nel territorio nazionale.».
Testo vigente dal 4 aprile 2017
