Art. 40 — Adeguamento alle disposizioni della legge
Le regioni, entro il ((30 giugno 2025)), adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il ((30 giugno 2025)), gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.
Testo vigente dal 25 febbraio 2025
