Art. 11 — Obblighi dei gestori
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.
Testo vigente dal 19 marzo 2021
