L'articolo 374 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 374 (Pronuncia a sezioni unite). - La Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1) dell'articolo 360 e nell'articolo 362. Tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso puo' essere assegnato alle sezioni semplici, se sulla questione di giurisdizione proposta si sono gia' pronunciate le sezioni unite. Inoltre il primo presidente puo' disporre che la Corte pronunci a sezioni unite sui ricorsi che presentano una questione di diritto gia' decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, e su quelli che presentano una questione di massima di particolare importanza. Se la sezione semplice ritiene di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione del ricorso. In tutti gli altri casi la Corte pronuncia a sezione semplice.».

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 8, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art8 · fonte del testo