Art. 7 — Modifiche all'articolo 369
Il numero 4 del secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «4. Gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.».
Testo vigente dal 15 febbraio 2006
