Art. 19 — Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile

Al titolo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «L'articolo 129, terzo comma, si applica altresi' se il processo si estingue dopo la pronuncia delle sentenze previste dall'articolo 360, terzo comma, del codice.»;
  • b)dopo l'articolo 134 e' inserito il seguente: «Art. 134-bis (Residenza o sede delle parti). - All'atto del deposito di ricorso, controricorso o memoria, i difensori dichiarano il luogo di residenza o la sede della parte.»;
  • c)l'articolo 138 e' abrogato;
  • d)l'articolo 142 e' sostituito dal seguente: «Art. 142 (Ricorso di competenza delle sezioni unite e delle sezioni semplici). - Se nel ricorso sono contenuti motivi di competenza delle sezioni semplici insieme con motivi di competenza delle sezioni unite, queste, se non ritengono opportuno decidere l'intero ricorso, dopo aver deciso i motivi di propria competenza, rimettono, con ordinanza, alla sezione semplice la causa per la decisione, con separata sentenza, degli ulteriori motivi. Le sezioni unite possono disporre ai sensi del primo comma anche nel caso di rimessione ai sensi dell'articolo 374, terzo comma, del codice.»;
  • e)dopo l'articolo 146 e' inserito il seguente: «Art. 146-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti e accordi collettivi). - Nel caso di cui all'articolo 420-bis del codice si applica, in quanto compatibile, l'articolo 64, commi 4, 6, 7 e 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;
  • f)il primo comma dell'articolo 151 e' sostituito dal seguente: «La riunione, ai sensi dell'articolo 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza e a controversie dinanzi al giudice di pace, connesse anche soltanto per identita' delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione, deve essere sempre disposta dal giudice, tranne nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo. In queste ipotesi la riunione, salvo gravi e motivate ragioni, e', comunque, disposta tra le controversie che si trovano nella stessa fase processuale. Analogamente si provvede nel giudizio di appello.»;
  • g)dopo l'articolo 144-ter e' inserito il seguente: «Art. 144-quater (Restituzione del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte). - Dopo la definizione del giudizio, il fascicolo d'ufficio trasmesso ai sensi dell'articolo 369 del codice e gli atti ed i documenti depositati dalle parti e gia' prodotti nei precedenti gradi del processo sono restituiti, decorsi novanta giorni dal deposito della decisione, alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata.».

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art19 · fonte del testo

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