Art. 9 — Modifiche all'articolo 375
All'articolo 375 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)i numeri 2), 3), 4) e 5) del primo comma sono sostituiti dai seguenti: «2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332 ovvero che sia rinnovata;
- 3)provvedere in ordine all'estinzione del processo in ogni caso diverso dalla rinuncia;
- 4)pronunciare sulle istanze di regolamento di competenza e di giurisdizione;
- 5)accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza, ovvero dichiararne l'inammissibilita' per mancanza dei motivi previsti nell'articolo 360 o per difetto dei requisiti previsti dall'articolo 366-bis.»;
- b)i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati.
Testo vigente dal 15 febbraio 2006
