Art. 14 — Modifiche all'articolo 388
L'articolo 388 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: «Art. 388 (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). - Copia della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima. La trasmissione puo' avvenire anche in via telematica.».
Testo vigente dal 15 febbraio 2006
