All'articolo 385 del codice di procedura civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Quando pronuncia sulle spese, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 375, la Corte, anche d'ufficio, condanna, altresi', la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma, equitativamente determinata, non superiore al doppio dei massimi tariffari, se ritiene che essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo con colpa grave.».

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 422/2008

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2008

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 385, quarto comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 13 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, censurato, in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., nella parte in cui, limitando al solo giudizio di legittimità la condanna anche d'ufficio della parte che abbia agito o resistito anche solo con colpa grave, determinerebbe una disparità di trattamento rispetto al danneggiato da lite temeraria nei gradi di merito. Il rimettente ha, innanzitutto, errato nella individuazione della disposizione dalla quale deriverebbe la denunciata disparità di trattamento, perché, adito con una domanda per responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., impugna norma concernente il procedimento dinanzi alla Suprema Corte; in secondo luogo, pur dando atto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della giurisprudenza di legittimità, volta ad agevolare gli oneri probatori gravanti su chi subisce la lite temeraria, non ha chiarito per quali ragioni se ne discosti, con la conseguenza che la questione si traduce nella richiesta di avallo di un'opzione ermeneutica. -Sull'erronea individuazione della norma oggetto di contestazione v., citata, ordinanza n. 461/2007. -Sulla richiesta alla Corte di avallare un'interpretazione v., citata, ordinanza n. 357/2008.

    Art. 385 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 13 Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-02-02;40~art13 · fonte del testo

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