Art. 1 — Atti fondamentali soggetti a controllo
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127.
Abrogato dal 18 maggio 1997
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127.
Abrogato dal 18 maggio 1997
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 (Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, recante revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Regione Lombardia con il ricorso indicato in ep…
Art. 76 cost. · Art. 1 Norme correttive del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 · Art. 1 Revisione dei controlli dello Stato sugli atti amministrativi delle regioni · Art. 125 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1993 al 18 maggio 1997. 192 parole tolte, 9 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita sulle seguenti categorie di atti:
tolto: a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;
tolto: b) atti generali di indirizzo o di direttiva, piani anche territoriali, programmi e altri atti integrativi o modificativi dei contenuti dei predetti provvedimenti ovvero che ne tengano luogo;
tolto: c) contratti collettivi decentrati di cui all'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;
tolto: d) piante organiche e relative variazioni;
tolto: e) atti di disposizione del demanio e patrimonio immobiliare eccedenti l'ordinaria amministrazione;
tolto: f) criteri e modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
tolto: g) appalti e concessioni che non siano previsti in atti di programmazione o che non ne costituiscano mera esecuzione;
tolto: h) assunzione di servizi pubblici, non riservati alla disciplina della legge regionale, e concessione degli stessi non derivanti da piani e programmi;
tolto: i) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni o rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;
tolto: l) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunita' economica europea.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-13;40~art1 · fonte del testo
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