Art. 2 — Coordinamento delle attività di controllo
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127.
Abrogato dal 18 maggio 1997
Articolo abrogato dalla l. 15 maggio 1997, n. 127.
Abrogato dal 18 maggio 1997
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 1993 al 18 maggio 1997. 267 parole tolte, 9 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Allo scopo di assicurare il coordinamento o di favorire comuni indirizzi nell'attivita' di controllo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui al comma 2, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, determina criteri procedurali per le commissioni statali di controllo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e' costituito un comitato tecnico composto da:
tolto: a) un magistrato amministrativo, designato dal presidente del Consiglio di Stato;
tolto: b) un magistrato contabile, designato dal presidente della Corte dei conti;
tolto: c) un dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
tolto: d) un prefetto, designato dal Ministro dell'interno;
tolto: e) un dirigente della Ragioneria generale dello Stato;
tolto: f) due funzionari regionali, designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il comitato provvede alla massimazione delle decisioni degli organi di controllo, inviate mensilmente dai commissari di Governo; prende atto delle questioni insorte nell'esercizio della funzione di controllo e degli orientamenti giurisprudenziali emersi in occasione delle pronunce sui ricorsi aventi ad oggetto provvedimenti negativi di controllo; propone al Presidente del Consiglio dei Ministri l'adozione dei criteri procedurali di cui al comma 1; assume ogni altra iniziativa utile al buon andamento dell'attivita' di controllo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 1993 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri BARUCCI, Ministro del tesoro COSTA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: CONSOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-02-13;40~art2 · fonte del testo
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