Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. La Commissione tecnica di cui al comma 1 e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La Commissione tecnica di cui al comma 1 supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti, garantendo altresi' lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

  • a)i modelli di registro di carico e scarico di cui all'articolo 5, comma 2;
  • b)le modalita' di raccolta dei dati sulla consistenza del materiale vivaistico, di cui all'articolo 5, comma 4;
  • c)i codici delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 8, comma 12;
  • d)i criteri per l'individuazione e la rappresentazione cartografica delle regioni di provenienza, di cui all'articolo 10, comma 4;
  • e)i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3;
  • f)il peso minimo dei campioni di sementi da prelevare per i controlli doganali di cui all'articolo 13, comma 8;
  • g)il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1. I documenti di cui al comma 3 sono adottati, con uno o piu' decreti, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri, come di seguito specificato:
  • a)un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestale designato di concerto tra il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  • b)tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
  • c)un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;
  • d)un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
  • e)un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministero. I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento. Ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Testo vigente dal 5 maggio 2018

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Che cosa è cambiato dal 5 maggio 2018

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 2004 al 5 maggio 2018. 177 parole tolte, 135 parole aggiunte in 9 capoversi.

tolto: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decretoaggiunto: Con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, tolto: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituitaaggiunto: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero tolto: una commissione aggiunto: delle politiche agricole alimentari e forestali, la Commissione tecnica che sostituisce la commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 16 della legge 22 maggio 1973, n. 269. La tolto: commissione aggiunto: Commissione tecnica di cui al comma 1 e' coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. La Commissione tecnica di cui al comma 1tolto: , assicura il supporto tecnico - scientifico e svolge aggiunto: supporta il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di indirizzo e raccordo generale tra i soggetti istituzionali competenti tolto: nel settore dei materiali forestali di moltiplicazione, in particolare nei confronti degli organismi ufficiali,aggiunto: , garantendo altresi' lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto. tolto: Entro tre mesi dalla data della sua istituzione la commissione tecnica definisce, in particolare aggiunto: La Commissione tecnica in particolare verifica e, se del caso, aggiorna:

e) i criteri, cui devono rispondere i materiali di moltiplicazione importati a garanzia dell'equivalenza qualitativa rispetto ai materiali prodotti tolto: nella Comunita' aggiunto: nell'Unione europea, di cui all'articolo 13, comma 3;

g) il modello per i controlli di cui all'articolo 15, comma 1tolto: ;aggiunto: . I documenti di cui al comma tolto: 2 aggiunto: 3 sono adottati, con uno o piu' decreti, dal Ministro delle politiche agricole aggiunto: alimentari e forestali. La commissione di cui al comma 1 e' costituita da nove membri tolto: cosi' suddivisiaggiunto: , come di seguito specificato:

a) un rappresentante del mondo scientifico universitario esperto in vivaistica forestaletolto: , designato di concerto tra tolto: Ministero aggiunto: il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome tolto: di Trento e di Bolzano;

b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, esperti del settore, designati tolto: dal Presidente della aggiunto: dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome tolto: di Trento e di Bolzano;

c) tolto: due rappresentanti aggiunto: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestalitolto: , di cui uno dell'Istituto sperimentale per la selvicoltura di Arezzo aggiunto: e due rappresentanti del CREA Centro foresta e legno;

d) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio aggiunto: e del mare;

e) un rappresentante dei produttori privati, nominato dalle associazioni di categoria del settore vivaistico-sementiero forestale maggiormente rappresentative a livello nazionaletolto: ;

Mostra gli altri 1 capoversi cambiati

tolto: f) un rappresentante dell'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura designato dalla Commissione nazionale per il pioppo. I componenti della tolto: commissione aggiunto: Commissione tecnica durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. tolto: Per ognuno dei membri di cui al comma 4 e' designato un supplente. La funzione di segreteria e' svolta, aggiunto: Le funzioni di coordinamento e di segreteria senza diritto di voto, aggiunto: sono svolte da un dirigente o da un funzionario della competente struttura del Ministerotolto: ; nella prima riunione, i membri della commissioneaggiunto: . I membri della Commissione eleggono al proprio interno il Presidente e definiscono un regolamento di funzionamento. Ai componenti della tolto: commissione di cui al comma 1 e' corrisposto il gettone di presenza previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417; agli oneri derivanti dalle spese di funzionamento della commissione si fa fronte aggiunto: Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', emolumenti ne' rimborsi spese comunque denominati. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse tolto: gia' previste per la commissione nazionale, di cui dall'articolo 16, della legge 22 maggio 1973, n. 269 aggiunto: umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-11-10;386~art14 · fonte del testo

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