Art. 1 — Istituzione dell'ente
E' istituito, con le modalita' e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonche' i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):
- a)Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);
- b)Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);
- c)Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS). L'INGV ha personalita' giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformita' al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonche', per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.
Testo vigente dal 29 ottobre 1999
