Art. 13 — Principi per l'attività di ricerca
L'attivita' degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:
- a)ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale;
- b)relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attivita' necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;
- c)fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facolta' di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attivita' finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;
- d)gli enti favoriscono, per le attivita' di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attivita', l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;
- e)i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attivita' scientifica.
Testo vigente dal 29 ottobre 1999
