Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un dipartimento ai fini della programmazione e della realizzazione delle attivita' di ricerca dell'ente. Al dipartimento sono attribuite le seguenti competenze:

  • a)proporre al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per le attivita' di competenza indicando le risorse necessarie per l'attuazione, ivi incluse l'acquisizione delle risorse umane;
  • b)gestire i programmi e progetti di ricerca definiti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali affidatigli dal Consiglio di amministrazione;
  • c)istituire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti a tempo definito presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
  • d)proporre al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo e formazione dei ricercatori e tecnologi;
  • e)curare le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, sulle materie di competenza ed in particolare la partecipazione a programmi di ricerca ed a organismi scientifici e tecnici nazionali, comunitari ed internazionali;
  • f)favorire l'integrazione con il territorio e lo sviluppo di grandi progetti e programmi sulle materie di competenza, anche a livello comunitario ed internazionale;
  • g)svolgere, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportare i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
  • h)presentare al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta;
  • i)gestire gli acquisti correnti nelle modalita' definite dai regolamenti dell'ente. Al dipartimento e' preposto un direttore con incarico a tempo pieno attribuitogli dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta. Il direttore e' scelto fra professori universitari di ruolo, ricercatori o tecnologi di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di competenza dell'I.N.RI.M., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico senza diritto di voto e puo' formulare al consiglio di amministrazione proposte riguardanti l'articolazione del dipartimento.

Testo vigente dal 16 febbraio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-21;38~art12 · fonte del testo

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