Art. 12 — Dipartimenti
Il regolamento di organizzazione e funzionamento prevede l'istituzione di un numero di dipartimenti non superiore a due ai fini della programmazione, del coordinamento e del controllo delle attivita' di ricerca svolte dagli osservatori e dagli istituti e per favorire lo sviluppo di grandi progetti strumentali a livello europeo e internazionale. I dipartimenti:
- a)propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali di attivita' complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
- b)affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
- c)coordinano le attivita' degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;
- d)coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
- e)istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unita' di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le universita' o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
- f)propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;
- g)coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;
- h)svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attivita' di valorizzazione dei risultati della ricerca e supportano i ricercatori nelle attivita' di tutela brevettuale e nel collocamento sul mercato dei brevetti;
- i)presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attivita' scientifica svolta. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente. L'incarico di direttore di dipartimento e' a tempo pieno ed e' attribuito dal presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, a professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, dotati di alta qualificazione ed esperienza scientifica e professionale nel settore di attivita' dell'I.N.A.F., sulla base di apposite procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico dura cinque anni e puo' essere confermato una sola volta.
Testo vigente dal 19 giugno 2003
