Fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale di cui all'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ed all'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, che individua quali delle funzioni amministrative conferite alle regioni dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono mantenute in capo alla regione e quali sono trasferite o delegate agli enti locali, tutte le funzioni amministrative conferite da detto decreto legislativo alle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Marche, Molise, Campania e Calabria sono esercitate dalle province, fatta eccezione per le funzioni riservate alla competenza delle regioni e dei comuni ai sensi dei commi 2 e 3. Le regioni, oltre i generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, nonche' di gestione del sistema informativo di supporto all'esercizio di tali poteri, esercitano le funzioni concernenti:

  • a)concorso alla elaborazione ed attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
  • b)attuazione di specifici programmi di intervento definiti ai sensi delle normative regionali sulle procedure di programmazione;
  • c)ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione a livello regionale;
  • d)tutela di specifici interessi unitari di carattere regionale. I comuni esercitano le funzioni concernenti:
  • a)la certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica richiesta in materia di agricoltura;
  • b)la certificazione della qualifica di operatore agrituristico, nonche' degli interventi relativi alla attivita' agrituristica in ambito locale;
  • c)gli interventi relativi all'irrigazione e alle infrastrutture rurali in ambito esclusivamente locale;
  • d)gli interventi per l'educazione alimentare. Le funzioni e i compiti di cui al comma 1 sono di competenza delle comunita' montane allorche' essi siano strumentali o strettamente connessi alle funzioni ed ai compiti attribuiti alle comunita' medesime da legge dello Stato o delle regioni.

Testo vigente dal 27 marzo 1998

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-05;60~art1 · fonte del testo

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