Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.
- Art. 1 — Comunicazioni di avviamento al lavoro e di cessazione del rapporto di lavoro
- Art. 2 — Registro d'impresa
- Art. 3 — Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo
- Art. 4 — Prospetto di paga
- Art. 5 — Denuncia aziendale
- Art. 6 — Dichiarazione della manodopera occupata
- Art. 7 — Piano colturale
- Art. 8 — C o n t r o l l i
- Art. 9 — Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimità
- Art. 10 — Ricorsi in materia di accertamento contributivo
- Art. 11 — Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli
- Art. 12 — Categorie di lavoratori agricoli subordinati
- Art. 13 — Elenchi nominativi operai agricoli a tempo indeterminato
- Art. 14 — Reddito giornaliero dei mezzadri e coloni ai fini della determinazione dei contributi e delle prestazioni
- Art. 15 — Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale
- Art. 16 — Organi di amministrazione e controllo dello SCAU
- Art. 17 — Agevolazioni contributive
- Art. 18 — Fiscalizzazione
- Art. 19 — Attività di vigilanza
- Art. 20 — S a n z i o n i