Art. 19 — Attività di vigilanza
Presso ciascun ufficio dello SCAU e' istituito, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche e previa definizione del processo riorganizzativo dell'ente da operare ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, un nucleo operativo di vigilanza per l'applicazione delle norme previdenziali del settore composto da un numero non inferiore a due e non superiore ad otto unita', in relazione al numero delle imprese agricole e dei lavoratori occupati in ciascuna provincia.
Testo vigente dal 23 settembre 1993
