Art. 3 — Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo
Presso lo SCAU e' istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita' agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali gia' disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed e' aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati. L'anagrafe e' realizzata e gestita in modo da garantire:
- a)l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;
- b)la piena connettivita' con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalita' di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU puo' utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.
Testo vigente dal 23 settembre 1993
