Presso lo SCAU e' istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilita' agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura. Per il primo impianto nell'anagrafe confluiscono i dati sulle posizioni aziendali gia' disponibili negli archivi SCAU e degli altri enti previdenziali. L'anagrafe contiene gli elementi relativi alle posizioni aziendali di ciascuna impresa o datore di lavoro, acquisiti fra l'altro ai sensi dell'art. 5, ed e' aggiornata in relazione alle variazioni intervenute nei predetti dati. L'anagrafe e' realizzata e gestita in modo da garantire:

  • a)l'accesso degli enti previdenziali, delle strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ivi comprese le commissioni provinciali per la manodopera agricola e le commissioni circoscrizionali per il collocamento in agricoltura;
  • b)la piena connettivita' con l'anagrafe dei lavoratori agricoli per una utilizzazione integrata delle informazioni da parte di tutte le strutture pubbliche interessate. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in conformita' con i principi di trasparenza della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i limiti e le modalita' di accesso all'anagrafe di associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, enti pubblici, privati. Ai fini della immediata attivazione dell'anagrafe delle aziende lo SCAU puo' utilizzare i servizi informatici messi a disposizione, in base ad apposita convenzione ed a titolo gratuito, dall'INPS e dall'INAIL.

Testo vigente dal 23 settembre 1993

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375~art3 · fonte del testo

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