Art. 17 — Agevolazioni contributive
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dalla l. 24 dicembre 1993, n. 537.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1993 al 1 gennaio 1994. 192 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: In attesa di una organica revisione del sistema di finanziamento della previdenza sociale in agricoltura e della revisione del sistema delle agevolazioni contributive oggi previste per le imprese agricole, il comma 5 dell'art. 9 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' sostituito dai seguenti: "5. A decorrere dal 1 ottobre 1993, i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali sono dovuti nella misura del 30 per cento dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. I predetti premi e contributi sono dovuti per i medesimi lavoratori dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nella misura del 60 per cento. 5-bis. Le agevolazioni di cui al comma 5 non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento. 5-ter. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro.".aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-08-11;375~art17 · fonte del testo
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