Art. 9 — Esclusione dagli elenchi dei lavoratori agricoli di singoli lavoratori per manifesta illegittimità
Tra i motivi di manifesta illegittimita' di cui al terzo comma dell'art. 15 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, rientrano i casi in cui l'ufficio SCAU abbia emesso, ai sensi dell'art. 8, ovvero sulla base di accertamenti ispettivi, provvedimento di disconoscimento della prestazione di lavoro ai fini della tutela previdenziale ed abbia adottato i conseguenti provvedimenti di non iscrizione o di cancellazione.
Testo vigente dal 23 settembre 1993
