Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, la retribuzione pensionabile relativa alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni di cui all'art. 1.
Testo vigente dal 23 settembre 1993
