Art. 5 — Agevolazioni creditizie e contributive per i capitali di conduzione
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Articolo abrogato dal d.lgs. 29 marzo 2004, n.102.
Abrogato dal 8 maggio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 16 novembre 1976 al 8 maggio 2004. 309 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: A favore delle aziende agricole di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, possono essere concesse le agevolazioni creditizie previste all'articolo 2 dello stesso decreto-legge per la ricostituzione dei capitali di conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto della perdita del prodotto, compreso il lavoro del coltivatore, con abbuono di quota parte del capitale mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2 medesimo. A favore di conduttori di aziende agricole, che siano coltivatori diretti, singoli od associati, possono essere concessi per gli scopi di cui al precedente comma i contributi in conto capitale contemplati dal quinto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, nonche' i prestiti integrativi di cui all'ultimo comma dello stesso articolo sempreche' ricorrano le condizioni stabilite dalla richiamata norma, ivi compresa l'alternativita' con le agevolazioni creditizie per lo stesso scopo. Le agevolazioni previste dal presente articolo verranno concesse alle aziende agricole secondo importi eguagliati alla entita' dei capitali di conduzione, compreso il lavoro prestato dal coltivatore, determinati entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per ogni varieta' di prodotto ed in relazione ai diversi tipi di impianto e per zone omogenee, con apposita circolare, previa consultazione delle regioni e delle organizzazioni professionali di categoria. Le provvidenze creditizie e contributive di cui ai precedenti commi possono essere concesse alle medesime condizioni per agevolare l'acquisto di foraggi, mangimi, lettimi, e per altre occorrenze relative all'allevamento del bestiame, nonche' per l'approvvigionamento di concimi e di sementi cerealicole, bieticole, orticole e foraggere, quando, a causa di eccezionale prolungata siccita', si siano verificate perdite nelle produzioni in misura tale da compromettere il bilancio economico aziendale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MARZO 2004, N.102
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-05-25;364~art5 · fonte del testo
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