Art. 4 — Procedura per lo scambio delle informazioni con gli altri Stati membri
Per le indagini relative alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il punto di contatto nazionale garantisce ai punti di contatto degli altri Stati membri la consultazione automatizzata dei seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli:
- a)dati relativi ai veicoli;
- b)dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli, contenuti nell'archivio nazionale dei veicoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, Direzione generale della motorizzazione. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, gli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, trasmettono telematicamente al punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n), le richieste di dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione. Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro interessato, attraverso consultazioni automatizzate, e fornisce le informazioni ottenute all'organo di polizia richiedente. Gli elementi dei dati di cui ai commi 1 e 2 sono forniti in conformita' all'allegato I del presente decreto. Il punto di contatto nazionale consente la consultazione automatizzata di cui all'articolo 3, comma 1, lettera o), mediante l'utilizzo del numero completo della targa di immatricolazione del veicolo. Le consultazioni di cui al comma 4 sono effettuate nel rispetto delle procedure descritte nel Capo 3 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, ad eccezione del punto 1 del Capo medesimo, per il quale si applica l'allegato I del presente decreto. La Direzione generale per la motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n):
- a)adotta tutte le misure necessarie per assicurare che lo scambio di informazioni con gli altri Stati membri sia effettuato con mezzi elettronici interoperabili, senza scambio di dati provenienti da altre banche dati;
- b)effettua lo scambio di informazioni in modo efficiente in termini di costi ed in modo sicuro usando l'infrastruttura di rete per le comunicazioni transeuropee di dati tra amministrazioni della UE (rete s-Testa);
- c)garantisce la riservatezza dei dati trasmessi attraverso l'uso dell'applicazione informatica messa a disposizione sulla piattaforma EUCARIS appositamente prevista per le finalita' dell'articolo 12 della decisione 2008/615/GAI, e le relative versioni modificate, ed in conformita' dell'allegato I del presente decreto e del capo 3, punti 2 e 3, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI. Le versioni modificate dell'applicazione informatica prevedono tanto la modalita' di scambio on-line in tempo reale quanto la modalita' di scambio per gruppo, la quale consente lo scambio di richieste o risposte multiple in un unico messaggio.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
