Art. 11 — Informazione dell'interessato
Oltre a quanto previsto all'articolo 10, commi 1 e 2, l'interessato ha diritto di ottenere informazioni dalla Motorizzazione in merito a quali dati sono stati comunicati al punto di contatto nazionale dello Stato membro dell'infrazione, ivi comprese la data della richiesta e l'autorita' che l'ha effettuata. La disposizione di cui al comma 1 non si applica se il punto di contatto dello Stato membro dell'infrazione ha chiesto di non informare l'interessato in conformita' alla legislazione di tale Stato. La Motorizzazione puo' chiedere al punto di contatto dello Stato membro di immatricolazione di non informare l'interessato della comunicazione dei dati in conformita' alla legge.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
