La competenza ad avviare i procedimenti che conseguono alle infrazioni in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2 e' degli organi di polizia di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Al momento dell'avvio dei procedimenti di cui al comma 1, gli organi di polizia informano, in conformita' alle vigenti disposizioni, il proprietario, l'intestatario del veicolo o la persona altrimenti individuata quale autore dall'infrazione commessa. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono notificate per iscritto e contengono altresi' l'indicazione degli effetti giuridici scaturenti dalle infrazioni di cui all'articolo 2, a norma delle vigenti disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. La lettera d'informazione, redatta secondo il modello riportato in allegato II, e' indirizzata al proprietario, all'intestatario del veicolo o alla persona altrimenti individuata come autore dell'infrazione ed include ogni informazione pertinente quale, in particolare, la natura dell'infrazione in materia di sicurezza stradale di cui all'articolo 2, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, il riferimento all'articolo del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, oggetto della violazione, la relativa sanzione, nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione. La lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale e' stata commessa l'infrazione, se il documento stesso e' disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.

Testo vigente dal 21 marzo 2014

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari