Ai fini del presente decreto si intende per:

  • a)veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
  • b)Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione e' stata commessa;
  • c)Stato membro d'immatricolazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui e' immatricolato il veicolo con cui l'infrazione e' stata commessa;
  • d)eccesso di velocita', il superamento dei limiti di velocita' in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo in questione;
  • e)mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
  • f)mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'infrazione;
  • g)guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
  • h)guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
  • i)mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
  • l)circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
  • m)uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
  • n)punto di contatto nazionale, l'autorita' competente designata dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli; per l'Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione;
  • o)consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on line» per la consultazione delle banche dati di cui all'articolo 4;
  • p)intestatario del veicolo, la persona al cui nome e' immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione;
  • q)interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
  • r)destinatario, l'autorita' di un altro Stato membro dell'Unione europea competente per l'accertamento delle infrazioni;
  • s)indicatore di validita', contrassegno dei dati personali registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
  • t)Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici;
  • u)organi accertatori, gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada;
  • v)ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del Codice della strada.

Testo vigente dal 21 marzo 2014

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-03-04;37~art3 · fonte del testo

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