Art. 3 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intende per:
- a)veicolo, ogni veicolo azionato da un motore, compresi i motocicli, destinato al trasporto su strada di persone o di merci;
- b)Stato membro dell'infrazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui l'infrazione e' stata commessa;
- c)Stato membro d'immatricolazione, lo Stato membro dell'Unione europea in cui e' immatricolato il veicolo con cui l'infrazione e' stata commessa;
- d)eccesso di velocita', il superamento dei limiti di velocita' in vigore nello Stato membro dell'infrazione per il tipo di strada ed il tipo di veicolo in questione;
- e)mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare la cintura di sicurezza o un dispositivo di ritenuta per bambini a norma sia della direttiva 91/671/CEE, e successive modificazioni, relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini nei veicoli sia della legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- f)mancato arresto davanti a un semaforo rosso, il transito con semaforo rosso o con qualsiasi altro segnale pertinente di arresto, come definito dalla legislazione nazionale dello Stato membro dell'infrazione;
- g)guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di alterazione dovuta all'alcol, come definita dalla legislazione dello Stato membro dell'infrazione;
- h)guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, la guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o di altre sostanze con effetto analogo, come definita dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
- i)mancato uso del casco protettivo, il mancato rispetto dell'obbligo di indossare il casco protettivo, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
- l)circolazione su una corsia vietata, l'uso illecito di una corsia della strada, quale una corsia d'emergenza, una corsia preferenziale per il trasporto pubblico o una corsia provvisoriamente chiusa per motivi di congestione o di lavori stradali, come definito dalla legislazione dello Stato membro d'infrazione;
- m)uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, l'uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida, come definito dalla legislazione dello Stato membro di infrazione;
- n)punto di contatto nazionale, l'autorita' competente designata dagli Stati membri per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli; per l'Italia: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici - Direzione generale per la motorizzazione;
- o)consultazione automatizzata, la procedura di accesso «on line» per la consultazione delle banche dati di cui all'articolo 4;
- p)intestatario del veicolo, la persona al cui nome e' immatricolato il veicolo, come definita nella legislazione dello Stato membro di immatricolazione;
- q)interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- r)destinatario, l'autorita' di un altro Stato membro dell'Unione europea competente per l'accertamento delle infrazioni;
- s)indicatore di validita', contrassegno dei dati personali registrati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- t)Motorizzazione, la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed i sistemi informatici e statistici;
- u)organi accertatori, gli organi di cui all'articolo 12 del Codice della strada;
- v)ANV, l'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del Codice della strada.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
