Per consentire l'identificazione del veicolo e del relativo proprietario o intestatario in merito al quale e' stato accertato il mancato pagamento di un pedaggio stradale, soltanto i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri dell'Unione europea sono autorizzati ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli, con la facolta' di effettuare ricerche automatizzate su:

  • a)i dati relativi ai veicoli;
  • b)i dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli. I dati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, necessari per effettuare una ricerca automatizzata, devono essere conformi a quanto previsto dall'allegato III del presente decreto. Ai fini dello scambio dei dati di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' individuata la struttura dirigenziale di livello generale cui sono attribuite le funzioni di punto di contatto nazionale. Nell'effettuare una ricerca automatizzata in forma di richiesta, il punto di contatto nazionale dello Stato membro nel cui territorio si e' verificato il mancato pagamento di un pedaggio stradale utilizza il numero completo di immatricolazione del veicolo. Tale ricerca automatizzata e' effettuata in conformita' alle procedure di cui all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008 e ai requisiti dell'allegato III del presente decreto. Il punto di contatto nazionale utilizza i dati ottenuti esclusivamente al fine di stabilire la responsabilita' personale del mancato pagamento del pedaggio. Il punto di contatto nazionale assicura che lo scambio di informazioni e' effettuato mediante l'applicazione software del Sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS), in conformita' all'allegato III del presente decreto e all'allegato, capo 3, punti 2 e 3, della citata decisione 2008/616/GAI. Gli oneri per la gestione, l'utilizzo e la manutenzione dell'applicazione software di cui al comma 5 sono a carico del punto di contatto nazionale.

Testo vigente dal 6 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-11-05;153~art21 · fonte del testo

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