Art. 10 — Diritti dell'interessato
Rispetto al trattamento dei dati personali effettuato in applicazione del presente decreto all'interessato sono riconosciuti i diritti di informazione, di accesso, di rettifica, cancellazione e blocco, di risarcimento del danno e di ricorso giurisdizionale, ai sensi degli articoli 7, 8, 13, 15, 53 e 152 del Codice. Oltre a quanto previsto al comma 1, l'interessato ha il diritto di ottenere:
- a)che sia aggiunto un indicatore di validita' ai dati di cui l'interessato contesta l'esattezza e per i quali non e' possibile stabilire se siano corretti o inesatti;
- b)che i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse; i dati cosi' conservati sono trattati ulteriormente solo per lo scopo che ha impedito la loro cancellazione. I diritti di cui al comma 2 sono esercitati con le modalita' di cui agli articoli 8, commi 1 e 2, lettera h), e 145 del Codice. L'indicatore di validita' aggiunto puo' essere tolto a richiesta o con il consenso dell'interessato o su provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali o dell'autorita' giudiziaria, adottato ai sensi degli articoli 150 e 152 del Codice.
Testo vigente dal 21 marzo 2014
