Art. 3 — Divieti
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Abrogato dal 25 giugno 2015
2 pronunce che riguardano l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.
Ai fini della valida assunzione con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l. n. 223 del 1991, ratione temporis vigente, di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, in deroga al divieto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 368 del 2001, ratione temporis vigente, non rileva il mero fatto che il lavoratore sia stato licenziato all'esito di una procedura di mobilità, ma occorre che nel contratto venga specificato che è assunto, ai sensi e nel rispetto delle procedure previste dal citato art. 8, un lavoratore in mobilità e che chi assume dichiari, "sotto la propria responsabilità", all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le condizioni ostative di cui al comma 4-bis del medesimo art. 8.
Art. 3 · Art. 8 Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro · Art. 55 jobs act · Art. 2 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Rassegna di giugno 2026, p. 205
Il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine.
Art. 3 · Art. 1 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 2 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES · Art. 4 Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES
Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗ e giugno 2026 (sito della Corte).
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 8 agosto 2002 al 25 giugno 2015. 185 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non e' ammessa:
tolto: a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
tolto: b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unita' produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
tolto: c) presso unita' produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine;
tolto: d) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81
Il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ha disposto (con l'art. 55, comma 1, lettera b)) l'abrogazione del presente provvedimento fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-09-06;368~art3 · fonte del testo
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